Responsabilità penale per le lesioni causate dall’omessa precedenza stradale

La sentenza in commento è stata pronunciata ad esito di un processo penale celebrato avanti al Giudice di Pace di Urbino, a seguito di imputazione formulata dal Pubblico Ministero su ricorso immediato ex art. 21 del D. Lgs.vo n. 274/2000, in cui la parte civile costituita, un noto regista cinematografico – rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluca Ballo, cofondatore congiuntamente all’avvocato Alessandro Luciano dell’omonimo studio legale associato – ha chiesto il risarcimento di tutti danni patiti a seguito del sinistro stradale cagionato dall’imputato che, alla guida del proprio veicolo, senza effettuare alcuna segnalazione e senza rallentare la propria marcia, impegnava la carreggiata al fine di effettuare una manovra di svolta di sinistra per immettersi all’interno di un parcheggio, impattando violentemente contro il motociclo condotto dalla persona offesa, che procedeva con opposta direttrice di marcia.

A causa dell’impatto la persona offesa veniva disarcionata dal motociclo e catapultata fuori dalla carreggiata, riportando gravi lesioni personali.

Ad esito del dibattimento veniva riconosciuta la totale responsabilità dell’imputato che, nell’effettuare la manovra di svolta a sinistra, aveva invaso la corsia ove transitava la parte civile cagionando irrimediabilmente l’incidente e le lesioni personali.

Il Giudice di Pace di Urbino, accogliendo integralmente le domande della parte civile costituita, rappresentata dall’avvocato Gianluca Ballo, condannava l’imputato al pagamento della multa di € 600,00 ed al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede civile, oltre che al pagamento delle spese di costituzione di parte civile e delle spese processuali.

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