Incidente stradale allo straniero in Italia: una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 16 delle Preleggi
Ogni giorno circolano sulle strade italiane milioni di automobilisti ed una grande percentuale di costoro è rappresentata da cittadini stranieri, che sono spesso vittime di incidenti stradali, come nel caso oggetto di odierno commento: una cittadina di nazionalità rumena – rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluca Ballo, cofondatore unitamente all’avvocato Alessandro Luciano dell’omonimo studio legale – mentre percorreva l’autostrada A14 all’altezza di Forlì, veniva coinvolta in un sinistro stradale causato dal conducente sconosciuto dell’autoveicolo sul quale ella stessa era trasportata, insieme ad altre persone, riportando gravi lesioni personali.
Nel processo di primo grado, celebrato avanti al Tribunale civile di Forlì, la società di assicurazione designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada veniva condannata al risarcimento dei danni subiti dalla cittadina rumena e proponeva quindi appello allegando che alla fattispecie si sarebbe dovuta applicare la legge rumena, in quanto nel sinistro stradale sarebbero stati coinvolti soltanto cittadini rumeni, invocando altresì l’operatività dell’equivalente rumeno del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, denominato Fonduri Protectie.
L’appellata, difesa dall’avvocato Gianluca Ballo, contestava le argomentazioni avversarie, sia in ragione della mancata prova fornita dall’impresa assicuratrice circa l’effettiva cittadinanza rumena del conducente sconosciuto del veicolo su cui si trovava ad essere trasportata l’appellata, sia perché l’art. 16 delle Preleggi avrebbe dovuto essere interpretato in chiave costituzionalmente orientata per assicurare tutela integrale dei diritti inviolabili della persona (diritto alla salute ed ai rapporti parentali o familiari) a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità.
La Corte d’Appello di Bologna, pronunciando l’allegata sentenza (alla quale si rimanda per l’approfondimento delle questioni giuridiche affrontate), accoglieva la prospettazione dell’avvocato Gianluca Ballo e rigettava l’appello proposto dall’impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, condannando la stessa alla refusione delle spese di lite.
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