Tutela d’urgenza e requisito dell’irreparabilità del pregiudizio paventato
Con l’ordinanza in commento il Tribunale di Rovigo ha respinto un ricorso d’urgenza proposto ex art. 700 c.p.c. in riferimento all’asserita irreparabilità del pregiudizio economico che sarebbe derivato al titolare di un’attività commerciale in caso di mancato immediato allacciamento della stessa alla condotta idrica, in ragione di un’invocata servitù di acquedotto insistente sul fondo su cui era operativa un’altra attività commerciale.
Il titolare della seconda attività commerciale, rappresentato dall’avv. Gianluca Ballo – socio cofondatore unitamente all’avv. Alessandro Luciano dell’omonimo studio legale – faceva rilevare che il requisito dell’irreparabilità del danno (c.d. “periculum in mora”) previsto dall’art. 700 c.p.c. sussiste, in linea generale, solo allorquando siano in discussione posizioni soggettive di carattere assoluto, principalmente afferenti alla sfera personale dell’agente e che rendano necessaria l’adozione di un immediato intervento cautelare per assicurarne completa tutela.
Rilevava inoltre l’avv. Gianluca Ballo che, qualora il pregiudizio paventato al fine di ottenere un provvedimento d’urgenza abbia unicamente una connotazione di tipo economico, chi invoca tutela, a sostegno dell’irrimediabilità del danno, deve necessariamente fornire l’indicazione di validi indici dai quali si possa desumere in termini di piena oggettività la consistenza del pregiudizio che – in tesi – viene riconnesso alla condotta della controparte.
Controparte non aveva però fornito alcun dato che consentisse di apprezzare la precarietà delle proprie condizioni economiche, né l’insolvibilità dell’avversario (od altri elementi extra processuali che consentissero di ritenere verosimile l’intento di sottrarsi all’adempimento generando una situazione di insolvenza).
Il Tribunale di Rovigo, dunque, ritenuta l’insussistenza del requisito del “periculum in mora”, accoglieva la tesi difensiva dell’avv. Gianluca Ballo, respingeva il ricorso cautelare e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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