Studenti al sicuro: l’insegnante è responsabile di ciò che accade in classe

Durante l’intervento formativo svoltosi il 13 febbraio 2026 presso il Teatro Parrocchiale di Pontecchio (RO), rivolto ai docenti dell’Istituto Comprensivo di Polesella (RO) ed ai genitori degli alunni, gli avvocati Gianluca Ballo e Alessandro Luciano soci fondatori dell’omonimo studio legale associato – hanno illustrato il quadro normativo e le procedure di contrasto ai fenomeni di c.d. “cyberbullismo”, fornendo agli insegnanti ed al personale scolastico i necessari criteri di interpretazione giuridica.

A scuola la sicurezza non è solo una questione di rispetto delle norme edilizie: il vero pilastro della sorveglianza quotidiana sono infatti i docenti, che hanno il compito di vigilare sugli alunni durante tutto l’orario scolastico.

Ai sensi dell’art. 2048, comma 2 °, c.c. l’insegnante è responsabile dei fatti illeciti causati dagli alunni nel tempo in cui gli stessi sono sotto la sua vigilanza e non si tratta di una responsabilità trascurabile; per andare esente da ogni responsabilità, infatti, il docente deve dimostrare di non aver potuto impedire il fatto, adottando ogni precauzione necessaria.

Una recente sentenza del Tribunale di Potenza ha fatto chiarezza su di un episodio di bullismo avvenuto nel 2021: un bambino, autorizzato ad andare in bagno da solo, era stato aggredito e ferito da un compagno e l’insegnante si era accorta dell’accaduto quaranta minuti dopo il fatto e solo grazie alla segnalazione di altri alunni.

In questo caso il Tribunale ha fatto stringente applicazione del principio di cui sopra, avendo sancito che il docente (sotto la cui sorveglianza si trovava l’alunno) avrebbe dovuto accompagnare il minore od almeno assicurarsi che, una volta fuori dalla classe, ci fosse un collaboratore scolastico pronto a sorvegliarlo.

L’omissione di detta condotta precauzionale è stata valutata dal giudice come un segno di scarsa attenzione dell’istituto scolastico rispetto al possibile verificarsi di episodi di violenza fra minori.

Anche se il singolo docente non potrà essere chiamato direttamente a rispondere di un eventuale risarcimento del danno, se il Ministero dell’Istruzione – legittimato passivo nelle cause civili intentate per tali episodi – dovesse essere condannato a risarcire i danni occorsi ad uno studente a causa di un comportamento negligente o doloso dell’insegnante, la Corte dei Conti potrà, a certe condizioni, rivalersi sul docente stesso.

In estrema sintesi, la vigilanza non è un semplice ‘‘stare a guardare’’, ma un dovere attivo che inizia nel momento in cui l’alunno entra a scuola e finisce soltanto quando questo  viene affidato ad un altro adulto od ai genitori.

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