Responsabilità penale del datore di lavoro per omicidio colposo del dipendente

Nel processo penale in commento si riporta il caso di un’imprenditrice condannata in primo grado dal Tribunale di Ragusa per omicidio colposo di un dipendente, in conseguenza della caduta accidentale del lavoratore da una scala mentre era intento ad eseguire lavori di manutenzione di un macchinario in quota, oltre che per la commissione di tre distinte contravvenzioni per violazione delle norme poste a tutela della sicurezza sul lavoro.

In particolare, l’imputata appellante chiedeva alla Corte d’Appello di Catania di revocare la costituzione di parte civile dell’INAIL, nonché di pronunciare l’assoluzione dell’imputata per ogni addebito contestato, con revoca della provvisionale riconosciuta in primo grado in favore dei familiari della vittima, assistiti nel giudizio d’appello dall’avvocato Gianluca Ballo.

La Corte d’Appello di Catania rigettava il primo motivo di gravame, affermando che la legittimazione dell’INAIL a costituirsi parte civile discendeva proprio dal disposto normativo della Legge n. 123/2007, che prevede la facoltà dell’Ente di esercitare l’azione di regresso nei confronti del datore di lavoro.

Con il secondo motivo d’impugnazione la difesa dell’imputata ne chiedeva l’assoluzione ritenendo che l’evento letale fosse stato cagionato dall’azione imprevedibile del lavoratore; la Corte d’Appello, però, disattendendo il motivo di ricorso, riteneva assolutamente corretta la ricostruzione del fatto operata dal Tribunale di Ragusa, in quanto risultava essere stata accertata (ed ampiamente motivata) la sussistenza della responsabilità penale dell’appellante per i reati di cui al capo d’imputazione.

Infatti, in riferimento a quanto dichiarato dai testimoni di parte civile, era emerso che il lavoratore si era lamentato più volte di essere stato obbligato a svolgere mansioni diverse da quelle per le quali egli era stato assunto (escludendosi, così, che l’attività posta in essere il giorno della tragedia fosse stata frutto di un’iniziativa individuale o di un c.d. “rischio elettivo”).

La Corte d’Appello di Catania confermava quindi la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Ragusa, che aveva condannato l’imputata alla pena di anni due di reclusione (in riferimento al reato di omicidio colposo) e al pagamento di 5.000,00 euro di ammenda in relazione alle tre contravvenzioni contestate, condannando altresì l’imputata al risarcimento dei danni in favore dei familiari della vittima – parti civili costituite –  tutte  assistite dall’avvocato Gianluca Ballo, con rifusione delle spese di costituzione di parte civile anche del grado d’appello (35).

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