Responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. per caduta accidentale di cose
Gli attori, in proprio e quali legali rappresentanti esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore – difesi dall’avvocato Gianluca Ballo, cofondatore unitamente all’avvocato Alessandro Luciano dell’omonimo studio legale – convenivano in giudizio avanti il Tribunale civile di Venezia un loro vicino di casa che stava eseguendo lavori di ristrutturazione edilizia del suo appartamento, sito al piano primo di un fabbricato condominiale, dalla cui finestra era precipitata una mensola che aveva ferito alla testa il loro bambino.
Il difensore degli attori evidenziava la sussistenza di una responsabilità oggettiva del proprietario vicino di casa, invocando l’obbligo di custodia dell’oggetto caduto dalla finestra che aveva dato luogo all’evento lesivo, che postula l’effettivo potere sulla cosa (ovvero la disponibilità giuridica e materiale di essa che comporta il potere/dovere di intervento da parte del proprietario).
Pur in assenza di testimoni oculari dell’evento, veniva confermata la presenza, alcuni giorni prima del sinistro, di diverse mensole sul davanzale di una delle finestre dell’appartamento del convenuto, nonché della mensola che aveva colpito il bambino, rinvenuta a terra sporca di sangue.
Il Tribunale di Venezia, valutata la gravità, precisione e concordanza degli indizi raccolti, nonché l’assenza di prova di dinamiche lesive alternative, accoglieva la domanda, pur in assenza di prova testimoniale, condannando il convenuto al risarcimento dei danni patiti dal figlio degli attori, oltre al pagamento delle spese di lite.
Argomenti
- Diritto di Famiglia (9)
- Diritto Penale (13)
- Fatto illecito (26)
- Malasanità (9)
- Novità e Notizie (3)
- Sentenze (59)

