Onere di specificità nel disconoscimento di documenti commerciali

La sentenza in commento ha definito un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo: con ricorso monitorio una società fornitrice di prodotti e servizi per l’agricoltura – rappresentata dall’avvocato Gianluca Ballo – aveva chiesto l’emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di € 145.000,00 circa, dovuta quale prezzo per l’acquisto di beni e prodotti, oltre che quale corrispettivo per l’avvenuta esecuzione di lavorazioni per l’agricoltura.

La società opponente aveva disconosciuto le fatture commerciali in base alle quali era stato emesso il provvedimento monitorio, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto delle domande formulate dalla convenuta opposta.

Si costituiva in giudizio la società convenuta opposta, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluca Ballo, contestando integralmente tutte le doglianze avversarie e rilevando in particolare, in merito ai disconoscimenti delle sottoscrizioni di diverse fatture commerciali e dei documenti di trasporto allegati alle stesse, come essi fossero equiparabili a mere contestazioni di stile, non avendo l’opponente nemmeno specificato a chi si ritenesse attribuibile la sottoscrizione, operando così un disconoscimento del tutto generico.

Parte opponente si era poi limitata ad una generica contestazione delle prestazioni oggetto delle fatture, evidenziando solamente che le forniture e le prestazioni contemplate nei documenti fiscali non sarebbero state mai ordinate né eseguite (eccezioni queste, però, totalmente smentite dall’avvenuta consegna dei beni provata dai documenti di trasporto o dalle fatture accompagnatorie prodotti dalla convenuta opposta).

L’avvocato Gianluca Ballo forniva, durante il giudizio, anche la prova della fonte negoziale del diritto fatto valere dall’opposta, a differenza di parte opponente, che non aveva offerto alcun elemento probatorio a sostegno dell’avvenuto adempimento (la giurisprudenza di legittimità nella sentenza di Cassazione civile, Sez. Unite, n. 13533/2001, ha puntualizzato infatti che il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l’inadempimento o l’inesatto adempimento del debitore, sul quale, invece, incombe l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento dell’obbligazione, ovvero un fatto impeditivo, estintivo o modificativo della stessa).

Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, rigettava così l’opposizione proposta, confermando il decreto ingiuntivo e condannando l’opponente al pagamento in favore della società opposta – rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluca Ballo – della somma capitale di € 145.000,00, maggiorata degli interessi e delle spese di lite (33).

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