Omessa indagine sulla consistenza del suolo edificatorio e responsabilità dell’appaltatore

La sentenza in commento ha ad oggetto la vicenda degli acquirenti di una costruzione bifamiliare, che avevano convenuto in giudizio la società costruttrice chiedendo che – previo accertamento della grave compromissione della staticità dell’edificio per effetto del suo progressivo sprofondamento – la stessa impresa venisse condannata al risarcimento del danno in loro favore, quantificato in linea capitale in circa euro 300.000,00 oltre alla sopportazione di ogni altra spesa, legale e peritale.

La società costruttrice, convenuta in primo grado avanti al Tribunale di Rovigo, aveva chiamato in causa un’altra impresa, impegnata in lavori di edificazione di un secondo fabbricato ubicato su di un terreno confinante a quello su cui sorgeva la bifamiliare, imputando alla terza chiamata la responsabilità dello sprofondamento del primo edificio e sostenendo, in particolare, che il fenomeno sarebbe stato causato da lavori di scavo eseguiti imprudentemente dalla seconda impresa senza apposizione di alcun diaframma di contenimento, con conseguente pescaggio e sottrazione delle acque della falda sottostante alla bifamiliare.

L’impresa terza chiamata – costituitasi in giudizio in primo grado con il patrocinio dell’avvocato Gianluca Ballo – aveva dimostrato che i vizi strutturali della bifamiliare erano totalmente ascrivibili a carenze progettuali imputabili all’impresa convenuta che, al termine dell’istruttoria, veniva condannata al risarcimento di ogni danno in favore degli acquirenti, oltre che alla rifusione delle spese legali e peritali, anche della terza chiamata.

L’impresa costruttrice, condannata in primo grado, proponeva però appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo e, nel successivo procedimento d’impugnazione avanti la Corte d’Appello di Venezia, la società appellata – sempre difesa dall’avvocato Gianluca Ballo – chiedeva il rigetto del gravame, evidenziando che doveva ritenersi dirimente, ai fini dell’accertamento e dell’imputazione della responsabilità, la circostanza che l’impresa che aveva costruito la bifamiliare avesse omesso l’indagine geotecnica sull’effettiva consistenza del terreno su cui era stato costruito il fabbricato.

L’esame della cartografia dei luoghi aveva permesso infatti di rilevare che la bifamiliare era stata edificata su di un terreno ove in precedenza era presente un canale di scolo, tombinato e colmato anni prima con un compattamento di terreno evidentemente inadeguato.

Sosteneva l’avvocato Gianluca Ballo che, se l’impresa appellante avesse rilevato la circostanza prima della costruzione della bifamiliare, avrebbe potuto efficacemente intervenire e rimediare al fenomeno di sprofondamento, che risultava pertanto del tutto indipendente dall’esecuzione dei vicini lavori di scavo del terreno, eseguiti dalla seconda impresa; emergeva inoltre che l’impresa appellante aveva certamente percepito l’esistenza del problema e ne era pertanto soggettivamente consapevole, avendo corretto le “quote di pendenza” dell’immobile in corso d’opera per rendere più difficilmente percepibile l’inclinazione del fabbricato.

L’avvocato Gianluca Ballo richiamava giurisprudenza della Corte di Cassazione che, sul punto, ha sancito il principio per cui, in caso di costruzione di opere edilizie, l’indagine sulla natura e sulla consistenza del suolo edificatorio rientra, in mancanza di diversa previsione contrattuale, tra i compiti dell’appaltatore (cfr. Cassazione civile, Sez. II, 12 giugno 2018, n. 15321).

La Corte Veneziana – in totale accoglimento della prospettazione dell’avvocato Gianluca Ballo – rigettava l’appello proposto, confermando la sentenza di primo grado e condannando parte appellante al pagamento, in favore dell’appellata, anche delle spese del giudizio di impugnazione (31).

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