Obbligo di cancellazione dell’iscrizione ipotecaria – le categorie del “danno evento” e del “danno conseguenza”

La sentenza in commento è stata pronunciata ad esito di un giudizio incardinato avanti il Tribunale civile della Spezia, in cui le convenute – rappresentate e difese dall’avvocato Gianluca Ballo – erano state citate affinché, accertato il presunto grave inadempimento in riferimento all’obbligazione da loro contrattualmente assunta nel novembre del 2002, venissero condannate al risarcimento del danno in favore degli attori.

In particolare, veniva allegato da parte attrice che le convenute avrebbero dovuto dar corso alla cancellazione dell’ipoteca giudiziale iscritta nel lontano 1996 a favore dell’Erario per lire 748.410 (riferita ad un debito contratto a suo tempo dal loro zio, da cui le stesse avevano ereditato una quota del bene immobile poi alienato alla madre degli attori).

Lamentavano quindi gli attori di aver subito un rilevante danno patrimoniale – consistito nell’essersi trovati in qualche modo “costretti” ad alienare l’immobile (ubicato in un luogo ad altissima vocazione turistica) ad un prezzo “ribassato” di euro 7.000,00, in ragione della persistenza dell’iscrizione pregiudizievole de quo – oltre che nell’aver dovuto sopportare spese legali per tutelare i propri diritti, che si sosteneva essere stati lesi dalla condotta inadempiente delle convenute, reclamando così un risarcimento pari ad oltre euro 10.000,00.

Le convenute, costituitesi in giudizio con il patrocinio dell’avvocato Gianluca Ballo, si difendevano contestando in toto le pretese avversarie, eccependo preliminarmente l’intervenuta prescrizione del diritto azionato dagli attori per decorso del termine ordinario decennale previsto ex art. 2946 c.c., computato a decorrere dalla data di stipula del contratto di compravendita immobiliare.

L’argomentazione formulata dagli attori – secondo cui il diritto al risarcimento del preteso “danno conseguenza” (id est: riduzione forzosa del prezzo di vendita dell’immobile in ragione della permanenza dell’iscrizione pregiudizievole) si sarebbe dovuto considerare temporalmente scisso dal momento di consumazione del “danno evento” (mancata cancellazione dell’iscrizione ipotecaria) – non poteva, infatti, essere ragionevolmente sostenuta, poiché risultava che gli stessi attori erano perfettamente consapevoli dell’iscrizione pregiudizievole gravante sull’immobile, né poteva sostenersi che la permanenza di essa integrasse, come pure sostenuto, una sorta di “illecito permanente”.

Veniva piuttosto in rilievo la condotta colposa degli attori/ creditori della prestazione di cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, alla stregua di quanto previsto dall’art. 1227 c.c., atteso che gli stessi avrebbero potuto avvedersi della permanenza, benché solo formale, dell’iscrizione pregiudizievole de quo, effettuando una semplice ispezione ipotecaria, per cui la scelta di riconoscere una consistente riduzione del prezzo di vendita del bene immobile non poteva essere in alcun modo imputato alle convenute, ma doveva semmai attribuirsi ad una libera scelta degli attori (tanto più che il vincolo aveva natura solo formale e non incideva, pertanto, sulla libera commerciabilità del bene).

Precisava infatti la difesa delle convenute che il debito garantito dall’iscrizione pregiudizievole era stato pacificamente estinto quattro giorni prima della data prevista per la stipula del contratto di compravendita con la defunta madre degli attori e che, una volta estinto il debito oggetto di gravame, l’iscrizione ipotecaria era divenuta insuscettibile di produrre pregiudizi di sorta.

Il Tribunale della Spezia accoglieva quindi la prospettazione dell’avvocato Gianluca Ballo e respingeva le domande degli attori, dichiarando, da un lato, l’intervenuta prescrizione del loro diritto nei confronti di una delle convenute e, dall’altro, rigettando la domanda avversaria nei confronti dell’altra, condannando gli attori, in solido fra loro, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 3.302,00 per compenso professionale, oltre agli accessori di legge (36).

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