Natura solidale dell’obbligazione contenuta nell’atto di riconoscimento di debito
Una giovane imprenditrice, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluca Ballo – cofondatore unitamente all’avvocato Alessandro Luciano dell’omonimo studio legale associato – otteneva un provvedimento monitorio con cui veniva ingiunto il pagamento della somma capitale di euro 20.000,00 risultante da un atto di riconoscimento di debito.
Le due firmatarie del riconoscimento di debito opponevano il decreto ingiuntivo sostenendo la natura parziaria dell’obbligazione e – in ragione dell’intervenuto fallimento di una delle due debitrici – la conseguente falcidia della somma ingiunta, in quanto non reclamata nell’ambito endofallimentare, con conseguente richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di rigetto della domanda.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluca Ballo, contestando le doglianze avversarie e rilevando come l’intervenuto fallimento di una delle due debitrici non potesse inficiare la piena efficacia del riconoscimento in capo alla socia non fallita, in quanto coobbligata tenuta al pagamento del debito per l’intero, avendo l’obbligazione dedotta una natura solidale.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, condannava la socia non fallita al pagamento in favore della convenuta opposta dell’intera somma costituente oggetto del riconoscimento di debito, maggiorata di interessi, spese del procedimento monitorio e della successiva fase di opposizione.
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