Lesioni personali colpose – genuinità ed attendibilità delle dichiarazioni della parte civile

In un processo penale celebratosi avanti al Tribunale di Rovigo l’avvocato Gianluca Ballo e l’avvocato Alessandro Luciano hanno difeso rispettivamente un installatore ed un elettricista accusati di avere provveduto agli allacciamenti elettrici, alla messa in servizio ed alla installazione di una porta motorizzata all’interno di un supermercato.

Secondo l’ipotesi accusatoria l’installazione della porta motorizzata presentava delle condizioni di pericolo connesse al non corretto funzionamento del sensore di movimento ed alla presenza di zone di schiacciamento tra la struttura fissa porta scorrevole e le pareti vetrate idonee a cagionare alla persona offesa – che si stava recando all’interno del supermercato e veniva spinta a terra dalla chiusura della porta scorrevole – lesioni personali gravi consistite in frattura del femore destro, che aveva comportato una inabilità ad attendere alle propri ordinarie occupazioni per un periodo superiore a quaranta giorni.

La persona offesa – dopo avere trasferito in sede penale l’azione civile preventivamente esercitata ed alla quale aveva rinunciato – si costituiva parte civile nel processo penale richiedendo un risarcimento del danno di euro 300.000,00.

La difesa degli imputati veniva assicurata dall’avvocato Gianluca Ballo e dall’avvocato Alessandro Luciano i quali, in sede di controesame, evidenziavano le seguenti circostanze che rendevano non attendibili le dichiarazioni accusatorie della persona offesa/ parte civile:

  • contraddittorietà ed incoerenza tra le dichiarazioni rese dalla persona offesa/ parte civile ai Sanitari del Pronto Soccorso, ai quali aveva riferito che la porta scorrevole l’aveva schiacciata in corrispondenza dell’anca e dell’arto inferiore e le dichiarazioni rese in sede di esame, ove affermava invece di essere stata colpita dalla porta in corrispondenza del braccio sinistro;
  • contraddittorietà tra le dichiarazioni della persona offesa/ parte civile rese in sede di esame, ove affermava che all’uscita del supermercato vi era una pedana di legno traballante così introducendo un elemento di dubbio circa la riconducibilità della causa della caduta allo schiacciamento per effetto delle porte scorrevoli automatiche e le dichiarazioni rese dalla persona offesa/ parte civile in sede di controesame ove affermava che l’asse di legno non traballava;
  • contraddittorietà tra quanto dichiarato dalla persona offesa/ parte civile circa le proprie condizioni di salute, avendo ella negato di soffrire cardiopatia ischemica, e quanto emerso dalla documentazione sanitaria prodotta dalla difesa dalla quale emergeva la prova documentale di tale patologia.

La difesa degli imputati, inoltre, nell’ottica di assicurare un’assistenza difensiva efficace ai propri assistiti, riteneva opportuno introdurre nel processo una prova scientifica mediante il deposito di una relazione tecnica e l’esame del consulente estensore della stessa, che accertava che i sensori di movimento – da ritenersi conformi alla normativa vigente al momento del fatto – rilevavano il movimento prima e dopo la porta, escludendo così qualsiasi malfunzionamento riconducibile all’elettrificazione della porta automatica.

Tale elementi difensivi evidenziati dall’avvocato Gianluca Ballo e dall’avvocato Alessandro Luciano hanno consentito al Tribunale di Rovigo di assolvere gli imputati per non aver commesso il fatto, condannando la parte civile a rimborsare le spese processuali spettanti agli imputati per avere trasferito in sede penale l’azione risarcitoria già esperita in ambito civilistico ai sensi dell’art. 75 c.p.p. (20).

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