La revoca dell’assegno divorzile in caso di nuova convivenza “more uxorio” della beneficiaria

Quando si parla di assegno divorzile si fa riferimento, in estrema sintesi, all’obbligazione di versamento periodico di una somma di denaro in favore dell’ex coniuge: tale somma è determinata tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno (o di quello comune) e del reddito di entrambi ed è attribuita, valutando tutti i suddetti elementi (anche in rapporto alla durata del matrimonio) quando il beneficiario non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

Tale assegno può essere modificato quanto al suo ammontare od anche revocato, ai sensi dell’art. 9 della L. 898/1970, qualora sopraggiungano, successivamente alla pronuncia del divorzio, circostanze nuove tali da mutare il pregresso assetto patrimoniale.

Nel caso oggetto di commento il marito divorziato, noto parlamentare della Repubblica Italiana – rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluca Ballo, cofondatore con l’avvocato Alessandro Luciano dell’omonimo studio legale – depositava avanti al Tribunale di Rovigo in composizione collegiale un ricorso per l’ottenimento della modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la revoca dell’obbligo di versamento dell’assegno divorzile all’ex moglie, motivando che la complessiva condizione patrimoniale della stessa fosse decisamente migliorata per effetto dell’avvio di una stabile convivenza con il nuovo compagno.

Si costituiva in giudizio l’ex moglie, la quale contestava le argomentazioni avversarie, negando di aver iniziato una stabile convivenza con un altro partner.

Nel corso del giudizio l’avvocato Gianluca Ballo ha evidenziato come le dichiarazioni della ex moglie fossero mendaci, in quanto veniva dimostrata, anche grazie ad una relazione investigativa con compendio fotografico che l’aveva ritratta in occasione di numerosi momenti di vita quotidiana, l’esistenza di una stabile relazione con il nuovo partner che perdurava da anni.

Il Tribunale di Rovigo accoglieva quindi la domanda di revoca dell’assegno divorzile, condannando l’ex moglie a rifondere al ricorrente anche le spese di lite.

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