La responsabilità dell’esercente la professione sanitaria
In data 16 – 19 settembre 2024 si è tenuta la dodicesima edizione del prestigioso ‘‘Corso Nazionale di Nefrologia Interventistica’’ della Società Italiana di Ecografia (SIUMB) – organizzato, unitamente alla Scuola di Ecografia Nefrologica di Rovigo (diretta dal professor Fulvio Fiorini) e dalla Società Italiana di Nefrologia (SINreni), presso la Casa di Cura ‘‘Città di Rovigo’’ – a cui ha partecipato, in veste di relatore, l’avvocato Gianluca Ballo, socio cofondatore, unitamente all’avvocato Alessandro Luciano, dell’omonimo studio legale.
Chi lavora in un ospedale od in un’altra struttura sanitaria (privata o pubblica che sia) ha una responsabilità nei confronti dei pazienti: se si verifica un errore durante la somministrazione di una cura, l’esecuzione di un intervento chirurgico o la formulazione di una diagnosi il paziente può subire un danno alla persona.
La complessa materia della responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, profondamente ridefinita in Italia con l’introduzione della Legge n. 24/2017 (c.d. ‘‘Legge Gelli – Bianco’’), prevede diverse tipologie di responsabilità: la negligenza, ossia l’errore che deriva dalla superficialità e dalla disattenzione (che può manifestarsi nell’omissione di un’attività medica richiesta o nell’esecuzione non accurata di un’attività necessaria, come ad esempio la mancata disinfezione del campo operatorio prima di procedere ad un determinato intervento o la mancata esecuzione di un esame diagnostico preliminare necessario); l’imprudenza, ovvero l’errore che deriva da una condotta avventata, affrettata od eccessivamente rischiosa, che crea un pericolo non necessario per il paziente ed infine l’imperizia, ossia l’errore che deriva dalla carenza di preparazione od abilità nell’eseguire l’atto medico per scorretta applicazione delle consolidate conoscenze scientifiche.
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