Il subappaltatore che agisce quale “mero esecutore” dell’appaltatore

L’acquirente di un capannone industriale introduceva un ricorso per accertamento tecnico preventivo nei confronti della società venditrice (anche appaltatrice dell’opera) chiedendo accertarsi i difetti costruttivi costituenti vizi dell’impianto di condizionamento e riscaldamento.

L’appaltatrice, sin da quella fase, chiedeva estendersi il contraddittorio ad una società a cui aveva subappaltato la realizzazione dell’impianto di cui in premessa che – assistita e rappresentata dall’avvocato Gianluca Ballo, cofondatore congiuntamente all’avvocato Alessandro Luciano dell’omonimo studio legale associato – si costituiva nel procedimento di istruzione preventiva.

Ad esito del citato procedimento di accertamento tecnico, che rilevava effettivamente un vizio di sottodimensionamento dell’impianto di condizionamento/ riscaldamento (rispetto al fabbisogno dei locali del capannone), la società acquirente citava in giudizio l’appaltatrice/ venditrice, che chiamava in causa la subappaltatrice per esserne integralmente manlevata, rifiutandosi contestualmente di provvedere al pagamento del saldo costituente il corrispettivo ancora dovuto per la realizzazione dell’impianto.

La società subappaltatrice, rappresentata dall’avvocato Gianluca Ballo, si costituiva nel giudizio di merito chiedendo il rigetto della domanda e sottolineando di non essere responsabile della progettazione dell’impianto, che era stato dalla stessa realizzato in qualità di mera esecutrice del progetto predisposto dall’appaltatrice/ sua committente.

Il Tribunale di Rovigo, al termine dell’istruttoria, rigettava la domanda di manleva svolta nei confronti della terza chiamata, assistita e rappresentata dall’avvocato Gianluca Ballo, accogliendo altresì la domanda riconvenzionale da quest’ultima dispiegata e condannando l’appaltatrice al pagamento, in favore della subappaltatrice, del residuo corrispettivo pattuito per l’esecuzione dei lavori richiesti.

La società appaltatrice impugnava quindi la sentenza, chiedendone la riforma integrale, e la società subappaltatrice, appellata, assistita dall’avvocato Gianluca Ballo, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza gravata.

La Corte d’Appello di Venezia, accogliendo le tesi difensive prospettate dall’avvocato Gianluca Ballo, rigettava l’impugnazione proposta, come da provvedimento allegato al presente commento ed a cui si rimanda per l’approfondimento delle questioni giuridiche trattate.

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